ECONOMIA.VERSO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO VALLE Crisi

via libera dei sindacati Promosso il piano regionale di aiuti: Soldi veri, non fumo negli occhi

Il disegno di legge contenente le misure straordinarie e urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese marcia spedito verso l'approvazione da parte del Consiglio regionale, convocato la prossima settimana. Ieri il documento ha ottenuto il via libera dei sindacati e nei prossimi giorni avra' il parere del Consiglio permanente degli enti locali. Il provvedimento mette a disposizione 76 milioni di euro (tre milioni erano gia' inseriti nel bilancio di previsione 2009). Le risorse, per le quali e' stata garantita la copertura finanziaria, assegnano al sostegno delle famiglie 29 milioni mentre alle imprese ne sono stati destinati 47. Per le famiglie sono previsti, in particolare, la sospensione di due semestralita' delle rate dei MUTUI regionali senza aggravio di interessi, il sostegno alla previdenza complementare per i lavoratori sospesi dall'attivita', sconti del 30 per cento sull'energia elettrica oltre a un bonus riscaldamento di 300 euro. Per le imprese i benefici riguarderanno l'aumento, da parte del Consorzio garanzia fidi, del contributo in conto interessi dal 50 al 75 per cento, la riduzione di un punto dell'aliquota Irap (dal 3, 9 al 2,9 per cento), la sospensione per due semestralita' delle rate dei MUTUI regionali, la rinuncia ai crediti regionali per aumentare i fondi a disposizione e le garanzie dei Consorzi garanzia fidi.

Decreto anticrisi Niente modifiche al «Bonus famiglia»

Novita' in arrivo nel decreto anticrisi in materia di sostegno alle famiglie. Il bonus non sara' rimodulato, come era stato annunciato da piu' parti, ma le eventuali minori spese rispetto ai 250 milioni di euro stanziati dallo Stato per fissare un tetto del 4% ai MUTUI a tasso variabile andranno «all'ulteriore finanziamento degli assegni famigliari». Lo stabilisce un emendamento presentato dai relatori del decreto legge 185 nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Salta anche l'ipotesi di rivedere gli studi di settore con l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria in caso di scostamenti. Inoltre l'Iva per cassa diventa misura strutturale: la norma prevede che l'Iva sulla cessione di beni e prestazioni di servizio divenga esigibile al momento dell'incasso.

Una nuova solidarietà anti-crisi

Banche e imprese

Il calo dell'inflazione in Italia iniziato a settembre prosegue in modo marcato così come nella Ue. E' una notizia positiva per il potere d’acquisto delle famiglie che va collocata in un contesto internazionale, europeo, italiano che rimane preoccupante. Riflettiamo su questi fatti, sulle cause e sugli effetti del calo dell'inflazione, sulle connesse politiche monetarie e creditizie.

I fatti. In Italia ad agosto i prezzi al consumo sono cresciuti, rispetto allo stesso mese del 2007, del 4,1% raggiungendo il culmine di una accelerazione. Poi si è verificato un calo che ha portato a dicembre 2008 una crescita dei prezzi del 2,2% tendenziale, cioè rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Una frenata che attenua molto il brutto dato medio annuo per il 2008 con una inflazione al 3,3%. Il calo è dovuto in particolare al ripiegamento nel prezzo dei carburanti che ha segnato a dicembre una diminuzione tendenziale molto forte mentre in crescita sono ancora, tra gli altri, i prodotti alimentari e il capitolo abitazione- acqua-elettricità-combustibili. Tuttavia in dicembre su novembre, c'è stato anche qui o un rallentamento netto o un decremento.

Per il 2009 si prevede un’ulteriore frenata dell'inflazione fino all'1% verso metà anno per poi risalire nella seconda parte chiudendo in media annua ben sotto il 2% se il prezzo del petrolio si manterrà intorno ai 50 dollari al barile. Il confronto con Eurolandia, riferito a novembre, ci vede con una inflazione tendenziale più alta di circa 0,6 punti percentuali. Le cause del calo dell'inflazione sono almeno due, entrambe riconducibili alla crisi internazionale in atto con il drastico rallentamento nella crescita e con previsioni non positive per il 2009. Il calo della domanda aggregata, e anche la fine dell'ondata speculativa, hanno determinato un crollo nel prezzo del petrolio che s'è avvicinato ai 150 dollari al barile in luglio, iniziando poi una discesa che l'ha portato in dicembre sotto i quaranta.

A questo calo si è associato quello di molte altre materie prime con effetti graduali sui prezzi dei prodotti. Sono eventi positivi per i consumatori italiani il cui potere d'acquisto aumenta, in parte alimentato anche dal buon andamento dei saldi stagionali. Tuttavia uno scenario deflazionistico incide sulla fiducia e sui comportamenti. E' chiaro infatti che le famiglie sono portate ad un comportamento prudenziale a causa sia del passato sia del futuro. Per il passato basti rilevare che chi aveva risparmi in Borsa è stato falcidiato dai crolli nei prezzi anche di titoli solidi con riferimento ai quali, tuttavia, è bene rilevare i notevoli rendimenti attuali e il fatto che il mercato non ne riflette adesso i valori effettivi.

Per il futuro basti rilevare che molti temono, o già soffrono, della cassa integrazione e della disoccupazione al qual proposito è bene tuttavia anche rilevare che si stanno potenziando gli ammortizzatori sociali (sperabilmente incrementabili anche attingendo al Fondo sociale europeo) e che il nostro tasso di disoccupazione, malgrado il peggioramento, èmigliore di quello tedesco e francese. E ancor più di quello spagnolo, in tal caso poco esemplare. Quanto alle imprese ci vorrebbe una prospettiva di adeguata domanda, purtroppo debole dovunque e anche in Germania dove noi esportiamo, per spingerle ad investire. Tutto ciò preoccupa e poco importa che varino i giudizi a seconda che si qualifichi la situazione descritta come recessione, deflazione o, addirittura, depressione. Le politiche monetarie e creditizie, infine, debbono tenere conto delle relazioni tra i prezzi e i tassi di interesse.

Perciò la Banca Centrale Europea, dato il calo dell'inflazione, dovrebbe ulteriormente abbassare il tasso di interesse ufficiale dal 2,50% fissato il 10 dicembre. E' ben vero che l'Euribor, cruciale tasso di mercato, dai massimi di ottobre si è quasi dimezzato su tutte le scadenze con le più brevi già sotto il 2,50%. Ma c'è spazio per ulteriori cali e per un miglioramento delle condizioni del credito, anche in Italia. E' molto positivo che il nostro sistema bancario fino ad ora non abbia attinto alle finanze pubbliche, diversamente da quasi tutti gli altri Paesi europei, e stia uscendo pressoché indenne dalla «spazzatura finanziaria» americana. Aspetti che pare sfuggano alle astratte dottrine dell' Antitrust.Ma proprio per questa solidità, il nostro sistema creditizio può adesso fare di più per le imprese e le famiglie. Con riferimento ai mutui prima casa, utili sono stati l'accordo di maggio tra l'Abi e il ministro dell'Economia e la misura presa da quest'ultimo nel decreto anticrisi di novembre sull'accollo degli interessi eccedenti la soglia del 4%.

Di questi dispositivi sarebbe opportuno adesso un aggiustamento, specie per i mutui a tasso fisso, in linea con il calo negli interessi di mercato. Quanto alle imprese, per ridare loro fiducia, è cruciale il sostegno forte del sistema creditizio che potrebbe promuovere soprattutto il finanziamento di investimenti tecnologici. A tal fine ci vogliono accordi tra le Associazioni di categoria imprenditoriali e bancarie con la partecipazione dei ministeri dell'Economia e dello Sviluppo in modo da potenziare le misure fiscali a favore della produttività, dei finanziamenti alla ricerca applicata, di quelli alle reti di impresa e delle misure previste in «Industria 2015». In questa crisi, per ora, il nostro Paese, troppo spesso criticato, si sta comportando bene. Potrebbe uscirne anche meglio se desse forza a quella solidarietà per lo sviluppo che ha caratterizzato i momenti migliori della sua Storia.

Alberto Quadrio Curzio

Fonte : www.corriere.it

Mutui: le risposte ai dubbi sul tetto al 4% e sul dilemma fisso-variabile


Come chiedere l'applicazione del tetto del 4% sulle rate del mutuo, dopo l'accordo tra banche e Governo? Con i tassi sembre più bassi, che scelta fare tra fisso e variabile? E le banche, oggi, continuano a concedere mutui con la stessa facilità con cui ciò avveniva negli anni scorsi?

A questi e agli altri dubbi degli ascoltatori in materia di mutui hanno risposto Maximilian Cellino del Sole 24 Ore e Roberto Anedda, direttore marketingMutuiOnline.it nella trasmissione Salvadanaio su Radio24 condotta da Debora Rosciani.

Fonte: www.ilsole24ore.com

Mutui collegato al tasso Bce, dal primo gennaio

L'Euribor viene giudicato sempre meno affidabile come parametro di riferimento per il calcolo della rata di un mutuo a tasso variabile. In questi mesi di forte riduzione dei tassi si è infatti notato come non è stato facile far muovere all'ingiù questo famigerato tasso, risentendo della forte avversione al rischio delle banche ormai meno propense a prestarsi denaro. Più volte le associazioni dei consumatori avevano chiesto un ancoraggio automatico dell'Euribor al tasso di riferimento Bce.

Ecco che allora il governo dal primo gennaio 2009 obbliga le banche per legge di prevedere la possibilità di far decidere alla clientela di agganciare il proprio mutuo non più all'Euribor ma al più stabile e più basso tasso Bce.

Il tasso Bce esprime le condizioni alle quali la Banca europea è disposta ad effettuare transazioni con il mercato, cioè esprime il proprio orientamento di politica monetaria.

Probabilmente i mutui a tasso Bce presenteranno degli spread maggiori rispetto ai mutui collegati all'Euribor e non ci saranno differenze sostanziali di rata.

Le norma sanciscono anche l'obbligo di offrire un tasso complessivo comunque in linea con quello praticato nelle altre forme di indicizzazione offerte e non sia un'occasione di aumentare il carico della rata per i clienti.

Roberto Dessy

Retroscena Le misure del governo

In arrivo altri 500 milioni per la cassa integrazione Saranno prelevati dai fondi Fas: al governo serve un'intesa con le Regioni

ROBERTO GIOVANNINI Soldi non ce ne sono, e anche se ce ne fossero Giulio Tremonti difficilmente li sgancerebbe. Ragion per cui i ministri del governo Berlusconi intenzionati a rimpolpare in qualche modo i provvedimenti del pacchetto anti-crisi devono cercare di essere creativi. Il titolare del Welfare, Maurizio Sacconi, alle prese con l'impennata delle spese per la cassa integrazione - e con la pressione di tantissimi lavoratori privi di tutele e garanzie - ha convocato per oggi pomeriggio un vertice per definire alcuni emendamenti: tra questi, il modo con cui alimentare il sistema degli ammortizzatori con le risorse europee. Saranno almeno 500 i milioni dirottati dai fondi sostenuti dall'Europa verso il sostegno a chi ha perso il lavoro. Si tratta di soldi del Fondo Sociale Europeo, normalmente utilizzati (dalle Regioni) per la rioccupazione e la formazione dei lavoratori. Non c'e' dubbio che sottrarne una ulteriore fetta penalizzerebbe ovviamente la capacita' di spesa delle Regioni, e per questo servira' un'intesa con i Governatori. Misure positive, dice Paolo Pirani, segretario confederale della Uil, ma insufficienti: «Per frenare la crisi sono stati stanziati 5 miliardi, ma ne servirebbero molti di piu', almeno l'1% del Pil, con interventi mirati e misure per allargare il credito alle imprese». Piu' o meno sara' questa la proposta che il ministro ombra dell'Economia del Pd Pierluigi Bersani esporra' domani pomeriggio al suo «collega» Giulio Tremonti. Un appuntamento proposto giovedi' scorso e accolto di buon grado dal ministro. Non e' detto pero' che Tremonti vada oltre un semplice «ascolto» delle proposte elaborate dal Pd, che - spiega l'economista democrat Stefano Fassina - si inseriranno in una manovra anticiclica da 17 miliardi, un punto di Pil. Obiettivo, «sostenere l'economia - dice Fassina - aiutando i redditi della fascia media di lavoratori e pensionati. Senza di loro non si va da nessuna parte». Governo e Parlamento avranno tempo fino al 23 per presentare le proposte di emendamento al decreto anti-crisi. Ci saranno correzioni e aggiustamenti. Ad esempio, a quanto pare sulla norma cosiddetta «blocca-tariffe» si chiarirebbe meglio: il blocco non si applica per autostrade, energia elettrica e gas, visto che impedirebbe anche i ritocchi al ribasso decise dalle Autorita' Garanti. Sul bonus-famiglia si va verso una rimodulazione: la Lega - che ha scoperto che la misura finiva in tasca a molti single - ha chiesto che «sia destinata alle famiglie italiane», e si interverra' ad hoc. Non e' chiaro se verra' modificata anche la norma sul tetto sui tassi dei MUTUI: c'e' chi (sempre la Lega) preme per allargarla anche ai MUTUI a tasso fisso, ma al Tesoro si preferisce premiare solo il tasso variabile. Potrebbe scendere l'aggio del 10% che va ai concessionari degli accertamenti, mentre e' ancora incerto il destino degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni «ecologiche» per la casa. Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo spinge per tornare a un bonus del 55% senza tetti, Tremonti sembra intenzionato ad arrivare al 40-45%. Infine, si ipotizza un totale colpo di spugna sulla cosiddetta «class action»: le cause collettive potrebbero colpire solo gli «illeciti compiuti successivamente al primo luglio 2008».

Fonte : www.lastampa.it

"Le banche intascano il calo dei tassi" Euribor giu', risparmio sui mutui di 3400 euro I consumatori: la Bce ha tagliato ben di piu'

Crollano i tassi di riferimento della Banca centrale europea, calano anche i tassi Euribor che fanno da riferimento per i MUTUI, e chi sta pagando la casa ne ha certamente un beneficio, ma secondo Adusbef e Federconsumatori chi ci guadagna di piu' sono le banche, che seguono con troppo comodo la discesa della Bce, e cosi' raddoppiano i margini senza fatica. Un po' come succede con il petrolio e la benzina. A nome degli istituti di credito l'Abi ribatte: «Gli spread sui MUTUI in circolazione non possono variare» . Pero' ammette: «Sui nuovi MUTUI, non e' incoerente che in una fase di elevata volatilita' come questa i differenziali siano ritoccati al rialzo». La buona notizia e' che il calo dei tassi portera' nelle tasche di chi ha un mutuo variabile un sollievo fino a 3400 euro all'anno. Quando l'Euribor a tre mesi era al massimo (5,39%) la rata di un mutuo a tasso variabile da 200 mila euro a 30 anni raggiungeva i 1250 euro al mese. Adesso, con l'Euribor al 3,08%, la stessa rata vale 964 euro. Ma Adusbef e Federconsumatori protestano: «Le banche - dicono i presidenti Elio Lannutti e Rosario Trefiletti - continuano ad aumentare lo spread fra il tasso Bce e l'Euribor», girando ai clienti solo una parte del calo dei tassi deciso dalla Bce. «Bisogna regolamentare anche questo aspetto», accusano i consumatori. «In tempi normali, il differenziale fra i due valori e' dello 0,25%, adesso, col tasso Bce al 2,5%, ci muoviamo su uno 0,58%». Cioe' «le banche guadagnano il doppio». Con quello che si paga di piu' in Italia rispetto alla media europea, «alla fine su un mutuo di 100 mila euro a 30 anni il mutuatario paghera' 14-16 mila euro di interessi in piu'».

GRASSIA LUIGI

Ecco il mattone che assume Le nuove chance dell' immobiliare

Scenari Le previsioni di Dtz Italia e le mosse della Popolare di Milano

Le opportunità «a prova di crisi» tra mutui e leasing. La crescita di MutuiOnline, broker quotato in Borsa E le possibilità per i laureati in Economia

Tempi di crisi ma non per tutti. Anche nel settore più colpito, quello della finanza, a ben guardare non mancano settori e figure professionali che godono di buona salute. Per esempio il settore del sale&lease back offre opportunità interessanti. «La maggior parte delle aziende in Italia è proprietaria della sede in cui opera - spiega Paolo Insom, amministratore delegato di DTZ Italia (consulenza immobiliare) -. In questi tempi di crisi del credito, per finanziarsi l' opzione più interessante è vendere l' immobile e contestualmente riprenderlo in affitto. Si ottiene subito liquidità, l' organizzazione dell' azienda non cambia e a volte risulta più conveniente rispetto a mantenere la proprietà. Un settore che già oggi è in forte sviluppo e che entro i prossimi due anni dovrebbe raddoppiare il fatturato». I laureati in economia, con specializzazione nella ristrutturazione del debito e competenze fiscali, sono gli artefici dei piani che consentono alle imprese di raccogliere la liquidità necessaria per lo sviluppo. Ne servono molti già oggi e ancora di più nei prossimi due anni, se non ci sarà una forte ripresa economica. Ma anche nel settore dei mutui sono diversi a godere di buona salute. A fronte di un calo di nuovi contratti del 20% rispetto allo scorso anno, il numero complessivo è stato recuperato con i trasferimenti, ovvero il cambio di banca o il passaggio dal tasso fisso a quello variabile, e viceversa, che a ogni sentore di crisi spinge i mutuatari a tentare di correre ai ripari. Un mercato talmente vasto che per esempio MutuiOnline, broker quotato in Borsa, nell' ultimo anno ha visto crescere il fatturato del 35%, con utili a quota +74%. E qui sono ancora i laureati in economia, mediatori creditizi con iscrizione all' Ufficio italiano cambi, a sviluppare le transazioni coi clienti per individuare sul mercato i prodotti in grado di offrire i maggiori risparmi. Un giro d' affari di 4 miliardi solo in Italia. E sempre in tema di mutui, dalla crisi nascono le opportunità. E così, il tema di rivedere i parametri per il calcolo dei mutui è stato recepito dal mercato e sta cominciando a creare nuovi prodotti. Come quello della Bpm, che lega il tasso d' interesse non più all' Euribor ma al tasso della Bce. Dietro a un prodotto del genere ci sono gli esperti. Si chiamano product manager, anche in questo caso laureati in economia, e sono loro a creare il prodotto più opportuno al momento di mercato. E in futuro serviranno in generale ancora molti specialisti per anticipare le richieste dei clienti. Maurizio Cannone mcannone@hotmail.com

Fonte : www.corriere.it

Chiamata anche per i vecchi clienti

Pubblichiamo la disposizione di vigilanza relativa a «Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del Dl n. 185/2008» diffusa dalla Banca d'Italia.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», in corso di conversione (d'ora in avanti, il «decreto legge») (1), a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (d'ora in avanti, «mutui») sono tenute ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Alla Banca d'Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia (2). Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l'esistenza di quest'ultima nell'ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (3) – un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti in questione;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio) (4); ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate;
c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi (5);
d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.

(1) Pubblicato sul Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 280 del 29 novembre 2008 - Serie generale.
(2) Titolo VI del Testo unico bancario; sezione IV-bis del titolo III, parte III del Codice del consumo; deliberazione del Cicr 4 marzo 2003; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Capitolo 1.
(3) Si veda nota 2.
(4) I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo.
(5) Titolo X, Capitolo 1, Sezione II, paragrafi 3, 4 e 5 delle Istruzioni di vigilanza per le banche. Si veda altresì le precisazioni pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2005.

Fonte : www.ilsole24ore.com

Euribor ai minimi da marzo 2006. Adusbef: spread troppo alti

Tensioni ancora in calo sull'interbancario: l'Euribor a tre mesi, riferimento che le banche utilizzano per basare le proprie politiche nei mutui ipotecari, è stato fissato stamani al 2,692% (2,729% il giorno precedente), che corrisponde al livello più basso dal 10 marzo 2006. Stessa direzione per gli altri tassi: quello a un mese al 2,412% (2,449%) e quello a sei mesi al 2,765% (2,811%).

I consumatori denunciano però che quando l'Euribor a salire (troppo) è lo spread. «Se sono costrette a registrare, molto lentamente, la discesa del tasso Euribor a tre mesi, oggi arrivato al 2,69%, per non intaccare i loro profitti, le banche italiane, manovrano a loro piacimento lo spread, che fino ad ottobre 2008 era arrivato ad una media dello 0,80%, ed in questi giorni ha superato la soglia dell'1,70%», recita una nota di Elio Lannutti dell'Adusbef e Rosario Trefiletti di Federconsumatori.

«Oltre ad aver eliminato dalla propria offerta i mutui più rischiosi, in particolare i mutui con durate superiori ai 25-30 anni ed i mutui erogati al 100%, nonostante gli inviti delle banche centrali e delle varie autorità ad abbassare i tassi applicati in linea con quelli di riferimento» della Bce, «la maggior parte degli istituti di credito non solo non ha ridotto a dovere i tassi applicati, ma ha anche aumentato, in maniera molto consistente fino ad un raddoppio, gli spread applicati, annullando il vantaggio dei tassi in discesa», prosegue il comunicato.

I consumatori sottolineano che se le banche italiane si adeguassero alla media Ue degli interessi sui mutui, «ci sarebbe un risparmio sulle rate da un minimo di 39 euro al mese (468 euro l'anno) fino a 100 euro mensili, con un maggior onere di 1.200 euro l'anno». Allo stesso tempo, «qualora le banche dovessero trasferire sui mutui variabili le decisioni della Bce abbattendo dello 0,75% i tassi, i mutuatari avrebbero un ulteriore risparmio di 45 euro al mese, ossia di 540 euro l'anno». Questo, conclude la nota, «senza dover ringraziare un Governo, che trova i fondi per approvare i decreti salvabanche, senza dare alcun tangibile aiuto alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, letteralmente strozzate dalla restrizione del credito e dalla revoca dei fidi con un preavviso di 24 ore».

Pacchetto anticrisi, aiuti agli inquilini a basso reddito

L' onere della prova Le risorse Artigiani e commercianti, invertito a carico del Fisco l' onere della prova sulle dichiarazioni minime Fino a 250 milioni potrebbero essere dirottati dalle risorse per i mutui variabili con tetto al 4%

L' iter del decreto Gli emendamenti della maggioranza in commissione bilancio della Camera: rimodulato anche il bonus famiglie

ROMA - Sarà corretto il decreto anticrisi del 28 novembre. Tre le modifiche principali che dovrebbero arrivare con gli emendamenti della maggioranza che verranno presentati nelle commissioni Finanze e Bilancio della Camera che mercoledì riprenderanno l' esame del provvedimento. La prima punta a redistribuire il bonus famiglie (da 200 a mille euro una tantum) a favore di quelle più numerose. Esperti ed associazioni (per esempio le Acli) avevano sottolineato che la struttura del bonus finiva per concentrare l' intervento sui single e sulle coppie senza figli. L' emendamento dovrebbe rivedere i tetti di reddito per richiedere il bonus. Per i single il requisito scenderà da 15 mila a 9 mila euro annui e per le famiglie con due componenti da 17 mila a 12 mila euro. Salirà invece per quelle con un figlio (da 17 mila a 20 mila), per quelle con due figli (da 20 mila a 25 mila), per quelle con tre e oltre (da 20 mila a 35 mila) e per i nuclei con un disabile (da 22 mila a 45 mila). La modifica non comporterà maggiori oneri, afferma Alessandro Pagano(Pdl), presentatore della proposta. Il secondo cambiamento di segno sociale dovrebbe riguardare gli aiuti per gli inquilini a basso reddito (sicuramente quelli beneficiari della social card): su di loro potrebbero essere dirottate le risorse - circa 200-250 milioni - attualmente previste dal provvedimento che mette un tetto del 4% al tasso dei mutui variabili, risorse che vista la riduzione dei tassi di interesse rimarrebbero altrimenti inutilizzate. Un terzo emendamento dovrebbe invece andare a vantaggio di commercianti, artigiani e altri contribuenti soggetti agli studi di settore. Sarà invertito l' onere della prova: in caso di reddito a fini fiscali inferiore a quanto previsto dai parametri presuntivi non dovrà essere più il contribuente a dimostrarsi in regola, ma il fisco a provare l' evasione. Novità sono attese anche per gli incentivi energetici che danno diritto a uno sconto fiscale del 55%: l' ipotesi che sembra prendere corpo è quella di una spalmatura in 10 anni della detrazione (ora invece è di tre). Dalle famiglie alle grandi società: per evitare scalate ostili si ipotizza di ridurre dal 2 all' 1%, per tutto il 2009, la soglia di partecipazione che fa scattare l' obbligo di comunicazione alla Consob. R. R.

Fonte: www.corriere.it

Confindustria: duemila euro di risparmi per chi ha un mutuo a tasso variabile


Il 2009 potrebbe non essere un cattivo anno per chi ha acceso mutui a tasso variabile. Non solo. Si annunciano novità anche per chi dovrà stilare un prestito per acquistare una casa e potrà farlo agganciando gli interessi ai tassi praticati dalla Banca centrale europea piuttosto che a indici come l' Euribor che avevano perso affidabilità. Quest' anno potrebbero verificarsi quindi risparmi significativi per le famiglie che hanno un mutuo immobiliare a tasso variabile. E questo grazie alla discesa dei tassi d' interesse della Bce. Secondo le previsioni sull' economia italiana del centro studi di Confindustria (Csc), dopo una serie di tagli da parte della Bce nel corso dell' anno, «il tasso ufficiale sarà pari all' 1,75% in media nel 2009 (2,12 punti percentuali in meno rispetto alla media del 2008)». Per chi ha un mutuo a tasso variabile, quindi, il Csc prevede un risparmio alla fine dell' anno di 2.064 euro. Nello scenario di Viale dell' Astronomia, l' Eurotower farà nuovi tagli dei tassi nella prima metà del 2009 e già alla fine del primo trimestre, «con due tagli di un quarto di punto, porterà il tasso di rifinanziamento al 2% (oggi è al 2,5%, ndr), cioè al livello minimo toccato nel precedente ciclo (2003-2005)». E nel secondo trimestre «lo ridurrà ancora, portandolo all' 1,5%». Il risparmio ottenuto dalla discesa dei tassi - secondo le previsioni del Csc - sarà quindi 2,9 miliardi sui mutui a tasso variabile, «di cui 1,2 miliardi già entro la fine del 2008 e altri 1,7 miliardi per dicembre 2009». E sarà un risparmio significativo, perché tutto concentrato sulle famiglie che hanno acceso questo tipo di mutuo, «con un beneficio di 172 euro in totale per ogni rata, cioè 2.064 euro annui alla fine del 2009 (quando ai 72 euro mensili ottenuti nella seconda metà del 2008 se ne sommeranno altri 100)». Da gennaio inoltre, in base al decreto anticrisi, le banche devono offrire ai clienti la possibilità di firmare contratti a un tasso variabile indicizzato non all' Euribor ma al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Bce. Non solo la Bankitalia ha imposto alle banche una maggiore trasparenza sui mutui con apposite comunicazioni anche a chi ha già acceso un prestito. R.F. 1,75 per cento

Fonte: www.corriere.it

Imprese, famiglie, mutui, fisco L'Abc del decreto anti-crisi


di Nicoletta Cottone

È costituito da 36 articoli il decreto anticrisi, entrato in vigore il 29 novembre 2008. Il provvedimento, decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, contiene un pacchetto di misure per famiglie e imprese varato dall'Esecutivo nel corso del Consiglio dei ministri del 28 novembre. Detassazione, trasferimenti netti, risparmi (sotto forma di minor costi), finanziamenti, garanzie, investimenti, accelerazione di alcuni tipi di investimenti sono i sette strumenti, come ha spiegato il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, contenuti nel decreto legge anti-crisi. Arriva il bonus per pensionati e bimbi fino a 3 anni, con una dote più elevata e un tetto reddituale superiore se c'è un disabile. C'è un Fondo per il credito dei nuovi nati, con lo scopo di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato. La dotazione del Fondo è di 25 milioni di euro per ogni anno nel triennio 2009- 2011. Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Arrivano novità per i mutui vecchi e nuovi. Per le imprese è giunto sul filo di lana, provocando un notevole lavoro di riconteggio ai professionisti, il via libera a un taglio di 3 punti all'acconto Ires e Irap. L'Iva, poi, si pagherà al momento dell'incasso e non più all'emissione della fattura, ma con precisi paletti. Viene prorogata per il 2009 la detassazione dei premi, ma non quella degli straordinari. Ci sono una serie di novità che riguardano l'accertamento e la riscossione. C'è la stangata su tv satellitari, che abolisce l'Iva agevolata al 10% per la pay tv satellitare e via Internet. La misura agevolativa era stata varata dalla legge 507/1995, che concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi precisata nel '97 a favore degli abbonamenti satellitari e via cavo. Ecco, in ordine alfabetico, le misure italiane per arginare la crisi.

Accertamenti (articolo 27).
L'articolo introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell'articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione definisce l'iter procedurale dell'adesione, con peculiarità derivanti dalla circostanza che al contribuente - tenuto conto anche di una prassi amministrativa che ha caratterizzato gli inviti emessi dagli uffici sin dalla prima attuazione dell'istituto dell'accertamento con adesione - è fornita, negli inviti stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria determinata e i motivi. Viene, conseguentemente fornita al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell'invito usufruendo del nuovo regime sanzionatorio agevolato previsto per l'adesione ai verbali di constatazione dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle agevolazioni in caso di pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa tributaria. La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio emesso dall'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere effettuata utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre. Il nuovo istituto dell'adesione agli inviti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti. La richiesta delle misure cautelari (articolo 22 del Dlgs 472/1997) al presidente della commissione tributaria può essere rivolta, oltre che per i crediti costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche per quelli collegati ai tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione. Applicabilità delle misure cautelari ai crediti tributari nascenti da atti di accertamento e garantisce, in tal senso, il necessario impulso all'utilizzo di questi strumenti. Specifica disciplina in relazione alla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati. Una disposizione attribuisce all'ufficio il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni all'agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, conservative a tutela del creditore. Controlli più frequenti e mirati in ragione di una specifica analisi di rischio fiscale per le imprese di grandi dimensioni. Interventi sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti soggetti al "tutoraggio", mentre la disciplina degli effetti e dei tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello. Ridefinizione di competenze all'interno delle strutture dell'Agenzia delle entrate in funzione della necessità di incrementare i livelli di efficienza. Aumento delle sanzioni applicabiliin base alla gravità dei comportamenti posti in essere. Lo scopo, spiega la relazione al decreto, è quello di rendere maggiormente efficace il contrasto di un fenomeno - qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento di somme dovute all'Erario - connotato da profili di rilevante offesa degli interessi erariali e ad assicurare una più incisiva capacità di intervento dell'Agenzia finalizzata al recupero di risorse illegittimamente sottratte all'Erario.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto nella Pubblica amministrazione (articolo 4, commi 4 e 5).
Modificato il comma 3 della legge 53/2000, dedicato all'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 185/2008, avvenuta il 29 novembre 2008.

Adeguamento europeo della disciplina in materia di Opa (articolo 13).
Vincoli meno stringenti per le società soggette a Opa. Cambiano i sistemi di autorizzazioni assembleare per eventuali misure di difesa. Nel nuovo testo scompare infatti il limite del 30% previsto per l'autorizzazione da parte dei soci. Non si prevede più che l'approvazione delle misure idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta debba essere approvata da una assemblea straordinaria.

Ammortizzatori sociali (articolo 19).

Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono destinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a una serie di istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito. In particolare si tratta dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare. Non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La disposizione interessa anche l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ai dipendenti da imprese del settore artigianato o ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di determinati requisiti e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate annue di indennità. Non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. In via sperimentale, poi, per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, ai servizi competenti e alla sede Inps, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro. L'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocommittenza e abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5mila euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre. Inoltre nell'anno di riferimento devono accreditati presso la gestione separata almeno 3 mensilità e devono svolgere nell'anno di riferimento l'attività in zone o settori dichiarati in stato di crisi. Inoltre altra condizione è che non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata. Un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definirà le modalità di applicazione dell'articolo e le procedure di comunicazione all'Inps anche ai fini del tempestivo monitoraggio dell'istituto. Sono a disposizione 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione che è anche integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

Aiuti illegittimi (articolo 24).
Disposizioni per il recupero degli aiuti illegittimi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, con lo scopo di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione europea del 5 giugno 2002. Si prevede che l'Agenzia delle Entrate esegua il recupero degli aiuti di Stato secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Stabilisce che il recupero dell'aiuto deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi del decreto legge 10/2007, mentre i relativi interessi devono essere calcolati ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/193/CE della Commissione datata 5 giugno 2002. Viene individuato il termine entro il quale (120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi alle somme da recuperare. Lo stesso comma prevede che se non viene data ottemperanza entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si provvede con iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti. Viene precisato che non saranno applicate sanzioni per violazioni di natura tributaria o di qualunque altra specie, né saranno concesse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa e giudiziaria. Si stabilisce quale tasso debba essere applicato per calcolare gli interessi relativi alle somme dovute: tasso d'interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

Bonus straordinario (articolo 1).
Solo per il 2009 viene attribuito un bonus straordinario. Si tratta di un bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, che ha un importo che varia, su base reddituale, da un minimo di 200 a un massimo di mille euro. Ad averne diritto saranno i nuclei di lavoratori dipendenti con figli e i pensionati con un reddito annuo fino a 22mila euro (e non più 20mila euro). Per le famiglie con portatori di handicap il tetto sale fino a 35mila euro. Il bonus è cumulabile con la social card. Sarà erogato dai sostituti d'imposta a gennaio-febbraio attraverso una detrazione. Il beneficio sarà di 200 euro per i soggetti unici componenti di un nucleo familiare se il reddito non è superiore a 15 mila euro, di 300 euro se la famiglia è composta da due persone con un reddito di 17 mila euro l'anno, di 450 se la famiglia è composta da tre persone, sempre con un reddito di 17 mila euro all'anno. Il bonus sarà invece di 500 euro per le famiglie di quattro componenti con un reddito di 20 mila euro, di 600 euro se i componenti la famiglia sono cinque, sempre con un reddito annuo di 20 mila euro. Avranno mille euro le famiglie di cinque o più componenti con un reddito di 22 mila euro. Se nella famiglia c'è un portatore di handicap il tetto di reddito sale a 35 mila euro. Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro. La richiesta va presentata entro il 31gennaio con autocertificazione mediante modulo dell'Agenzia delle Entrate.

Cassa depositi e prestiti (articolo 22).
L'articolo estende le competenze della Cassa depositi e prestiti anche all'utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane Spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Controlli sui circoli privati (articolo 30).

L'articolo subordina l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione o già costituite. L'onere spetta anche alle società sportive dilettantistiche. Con provvedimento del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. C'è la necessità di una più ampia informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali di tutto il mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo tributario. La disposizione mira a garantire le vere forme associazionistiche e a evitare che, attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore. Razionalizzazione sotto il profilo tributario, di tutte le associazioni e gli altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Controlli sulle agevolazioni fiscali (articolo 29).
Le disposizioni sul monitoraggio dei crediti di imposta previsti del decreto legge 138/2002 si applicano a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008). Modifiche alle procedure di gestione dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Le modifiche apportate sono finalizzate a garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziate. Previsto che, per fruire dell'aiuto, le imprese debbano presentare all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta. Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato attività di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008) devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'attivazione della procedura telematica. A queste imprese il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi. I soggetti interessati al credito d'imposta per le attività di ricerca, che avviano le attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione. L'utilizzo del credito di imposta assentito deve essere utilizzato, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate varerà il formulario per la trasmissione dei dati e stabilirà il termine per l'attivazione della procedura telematica di trasmissione. Fissato un limite complessivo per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011, alla detrazione ai fini dell'Irpef relativa a specifici interventi finalizzati al risparmio energetico introdotta, limitatamente ai periodi d'imposta 2007, della legge Finanziaria per l'anno 2007) e successivamente prorogata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla Finanziaria per il 2008). La detrazione in argomento spetta in misura pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi: di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro; riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre, comprensive di infissi, sia su singole unità immobiliari che su interi o parte di edifici esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Introdotto un meccanismo cosiddetto "a rubinetto" secondo cui la fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010) è subordinata alla presentazione di un'istanza da indirizzare all'Agenzia delle entrate e alla preventiva accettazione della richiesta nei limiti delle risorse stanziate. L'istanza si presenta esclusivamente in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 e pubblicato sul sito Internet della medesima Agenzia, approverà il modello da utilizzare per presentare l'istanza, la quale deve contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento. Introdotta una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che, nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione. Si tratta di una disposizione transitoria risultando applicabile, solo ed esclusivamente in relazione alle spese sostenute nell'anno 2008, dai contribuenti persone fisiche che non possono beneficiare della citata detrazione a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati dal decreto in esame. La disposizione risulta, inoltre, applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni non presentano l'istanza chiesta dal presente decreto. Vengono ridotte la percentuale di detrazione e l'ammontare di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, restano inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate darà comunicazione dell'esaurimento dei fondi stanziati.

Copertura finanziaria (articolo 35).
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, è prevista la cirfra di 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.670 milioni di euro per l'anno 2011. Alle somme si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al presente decreto.

Copie su supporto informatico sostituiscono a tutti gli effetti gli originali (articolo 16, comma 12).
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico o, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli interesse (articolo 6).
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'Irap riferita agli interessi passivi e oneri assimilati o alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica. Il rimborso sarà effettuato in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.

Detassazione contratti di produttività (articolo 5).

Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Le misure si applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2008.

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23).
Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicando i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente locale. Sulla proposta, l'ente locale può coinvolgere, se necessario, soggetti, enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un regolamento per disciplinare le attività. Se l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta è approvata e autorizzata a ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dall'articolo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Entrata in vigore (articolo 36).
Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dunque il 29 novembre. È stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Escussione delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione (articolo 28).
Le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione. Notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. L'articolo precisa che i dipendenti pubblici che non adempiono a queste disposizioni sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero (articolo 17, comma 2).
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche su incarico di committente estero. In pratica il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283) spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Expo Milano 2015 (articolo 22).
Ai fini della costituzione della Società di Gestione Expo Milano 2015 – Soge spasi prevede che il ministero dell'Economia e delle Finanze sia autorizzato a compiere qualsiasi atto a tale scopo necessario, compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.

Ferrovie e trasporto pubblico locale (articolo 25).
Istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato spa con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvederà alla ripartizione del fondo e definirà tempi e modalità di erogazione delle risorse. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia spa, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Entro 30 giorni un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuerà la destinazione delle risorse per i diversi contratti. Gli oneri di attuazione derivanti sono pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato spa presenterà annualmente al ministro dell'Economia e delle Finanze una relazione sui risultati dell'attuazione dell'articolo, evidenziando in particolare il rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.

Finanziamento Legge Obiettivo (articolo 21).
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale è autorizzata la concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Fondo di credito per i nuovi nati (articolo 4, comma 1).
Per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato è stato istituito un Fondo di credito per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di euro per ogni anno dal 2009 al 2011. Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia stabilità criteri e modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo.

Formazione, occupazione e interventi infrastrutturali (articolo 18).
Riassegnazione delle risorse per formazione, occupazione e per interventi infrastrutturali, ferma restando la distribuzione territoriale. In considerazione della crisi economica internazionale, dunque, riprogrammazione di risorse. Il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo sociale per occupazione formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione; al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17, comma 1).
Incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il beneficio di cui si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni dello Stato (articolo 33).
Al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) verrà erogata con lo stipendio del mese di dicembre, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell'importo spettante per l'anno 2008, a meno che sia già stata riconosciuta nel corso del medesimo anno, come disposto dalle normative settoriali che disciplinano il personale non dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia. Le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Gli oneri derivanti, sono quantificati in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le amministrazioni pubbliche non statali possono erogare al proprio personale gli importi dell'indennità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 244/2007. La disposizione non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate, professori e ricercatori universitari in quanto il trattamento economico di tale personale è rideterminato annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza contrattuale.

Iva sui servizi televisivi (articolo 31).
I servizi di radiodiffusione vengono collocati nel loro insieme nell'ambito delle operazioni soggette all'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento. Il provvedimento prevede in pratica l'abolizione dell'Iva agevolata al 10% per la pay tv satellitare e via Internet e il loro rientro nell'Iva ordinaria al 20 per cento. Si trattava di una misura varata con la legge 507/95, che concedeva l'Iva agevolata agli abbonamenti per segnali criptati, poi precisata nel '97 a favore degli abbonamenti satellitari e via cavo. Viene reso omogeneo, spiega la relazione, il trattamento dei dati Iva dei servizi di radiodiffusione (unidirezionali e bidirezionali o punto-punto), a prescindere sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio. La stangata scatterà già a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Un decreto del presidente del Consiglio, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definirà i dettagli.

Lsu scuola (articolo 34).
La norma autorizza una spesa di 110 milioni di euro per il 2009 per la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili della scuola.

Mutui prima casa (articolo 2).
Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza. Per i nuovi mutui, invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione (articolo 7).

In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, il pagamento dell'Iva avverrà al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di questa annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa norma è subordinata al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell'Economia stabilirà dopo l'autorizzazione, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione dell'articolo.

Partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14).
Nel provvedimento è stata inserita una norma che attua i contenuti della direttiva Ue 2007/44 sulla partecipazione dell'industria nelle banche ed elimina il tetto del 15% per l'investimento delle imprese nelle banche. L'autorizzazione deve essere comunque rilasciata dalla Banca d'Italia che dovrà accertare la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni o considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ogni informazione utile per condurre tale valutazione. Lo scorso luglio il Cicr aveva rimosso il primo muro nella separazione tra banca e imprese, fissando un limite del 15% del patrimonio di vigilanza della banca o gruppo bancario partecipante e il 60% del patrimonio (sempre della banca o del gruppo che possiede la partecipazione), che invece rappresenta il tetto complessivo per la somma delle partecipazioni.

Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (articolo 4, comma 3).

Al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, è riconosciuta, in via sperimentale per il 2009, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 60 milioni di euro. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze individuerà la misura della riduzione e le modalità applicative.

Posta elettronica certificata (articolo 16).
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le comunicazioni tra i soggetti della Pubblica amministrazione possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Potenziamento finanziario Confidi (articolo 11).

Per potenziare il sistema Confidi, intervento per arginare il rischio di credit crunch per le piccole e medie imprese. Risorse nel limite di 450 milioni di euro sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia. Gli interventi di garanzia sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Il 30% della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. Gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, o con l'intervento della Sace Spa, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico.

Privatizzazione della società Tirrenia (articolo 26).
Autorizzata la spesa di 65 milioni euro l'anno dal 2009 al 2011 per consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione spa e delle società controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della Finanziaria per il 2007. Per l'erogazione delle risorse occorre però il via libera da parte della Commissione europea.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore (articolo 8). Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione di esperti, istituita dall'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si terrà conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007.

Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15).

Disposizioni sul riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili. I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i soggetti che applicano gli Ias. I commi da 10 a 12 si rendono applicabili, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir, relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali. I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi. In tali situazioni, si consente all'impresa di non svalutare i titoli detenuti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (ad,esempio, bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero, ove disponibile, dalla relazione semestrale, regolarmente approvati, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. I commi da 16 a 23 contengono disposizioni tributarie in materia di rivalutazione facoltativa di beni immobili.

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16).
Disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. Ridefinita, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, la disciplina dell'interpello antielusivo. Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla Direzione regionale, il contribuente potrà diffidare la competente struttura Centrale dell'Agenzia delle entrate ad adempiere entro 60 giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, si forma il silenzio-assenso. Il comma 2 abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, che dispongono l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (tra cui rientrano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che effettuano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale). Abrogazione dei commi da 30 a 32 dell'articolo 1, della legge 296/2006, che prevedono l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10mila euro. Abrogate le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 244/2007, che prevedono l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate. Le predette disposizioni dovevano applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009, previa adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto definire le modalità di memorizzazione dei dati, i criteri, i tempi e le modalità di trasmissione dei dati. Modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Viene ridotta da un ottavo a un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; da un quinto a un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, con il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri e l'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10).
La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali. Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008) avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto spetta un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione di 3 punti, da utilizzare in compensazione ai sensi. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilirà le modalità e il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione della riduzione operata da questo articolo, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione pagamenti della Pubblica amministrazione (articolo 9).
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), stabilità le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Riscatto del periodo di servizio civile (articolo 4, comma 2).
Il servizio civile diventa un periodo da riscattare. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni, e a patto che questi periodi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.

Riscossione (articolo 32).
Modifiche procedimentali alla disciplina sugli aggi. Rimodulazione della disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. Assegnazione a Equitalia di 50 milioni di euro per l'anno 2009. In caso di piano di concordato preventivo (articolo 160 del Rd 267/1942), il debitore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'Iva: si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento. Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie vengono estese anche ai debiti previdenziali. A tal fine si provvederà con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Disposizioni di deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con riferimento ai soggetti che hanno aderito alle definizioni agevolate (legge 289/2002), ma non hanno poi versato le somme dovute per effetto di tali definizioni. Limitatamente a questi soggetti, viene, anzitutto, facilitata l'aggressione del loro patrimonio immobiliare: riducendo da 8mila a 5mila euro il limite di importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare; consentendo di avviare direttamente l'espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere all'asta. All'inutile scadenza del termine per adempiere alla cartella di pagamento segue immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali. Si tratta di misure per potenziare la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti della riscossione.

Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali (articolo 12).
Per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Gli strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. La remunerazione degli strumenti finanziari può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. Il ministero sottoscriverà gli strumenti finanziari a patto che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate. L'emittente deve inoltre assumere degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il ministero dell'Economia, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. Gli emittenti devono anche adottare un codice etico che contenga previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico viene trasmesso al Parlamento. Sul finanziamento all'economia il ministro dell'Economia riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica. Presso le Prefetture viene istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati, senza oneri per lo Stato. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individuerà le risorse necessarie per finanziare le operazioni. Criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari saranno fissati con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 29 novembre 2009.

Tariffe, blocco e riduzione (articolo 3).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 novembre 2009) e fino al 31 dicembre 2009 è stata sospesa l'efficacia delle norme che autorizzano o obbligano organi di Stato a emanare atti per adeguare diritti, contributi e tariffe a carico di persone fisiche e giuridiche in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, ad eccezione dei provvedimenti per il recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe del servizio idrico. ATTENZIONE. Una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato in data 2 dicembre 2008 che il blocco delle tariffe stabilito dal decreto anti-crisi non si applica ad autostrade, elettricità e gas, dove vengono confermate le competenze delle rispettive Autorità di regolazione. Quanto disposto dal decreto, spiega il Mef, «riguarda esclusivamente il blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi erogati direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Un esempio per tutti? I diritti e le tariffe dovuti in materia di motorizzazione». In materia di «autostrade, energia elettrica, gas, etc,prosegue la nota, non si applica il blocco di cui sopra essendo nel decreto stesso espressamente confermato il meccanismo di determinazione dei prezzi da parte delle Authorities». Gli incrementi delle tariffe autostradali, dice il decreto, sono sospesi fino al 30 aprile 2009: saranno dunque applicati solo a decorrere dal 1° maggio 2009. Entro il 30 aprile 2009 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e di concerto con quello dell'Economia, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, approverà misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione di piani di investimento. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi nel mercato interno di energia e gas naturale, con riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi: entro il 28 febbraio 2009 l'Authority formulerà ai ministri competenti le proposte per fare in modo che le famiglie possano fruire dei vantaggi derivanti dalla diminuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. A questa compensazione hanno diritto anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con Isee non superiore a 20mila euro. La compensazione è riconosciuta con una formula differenziata in base alla zona climatica e parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo da determinare una riduzione della spesa di circa il 15 per cento. Per ottenere il beneficio necessario presentare apposita istanza al comune di residenza. Novità nella disciplina del mercato elettrico per la determinazione del prezzo dell'energia.

Velocizzazione pagamenti della Pubblica amministrazione e rimborsi fiscali ultradecennali e (articolo 9).
Disposizioni per procedere alla eliminazione dell'annoso problema dei rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto Economia e Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 (29 novembre 2008), stabilità le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Velocizzazione procedure esecutive di progetti nell'ambito del Quadro strategico nazionale (articolo 20).
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per materia e di concerto con il ministro dell'Economia, individuerà gli investimenti pubblici di competenza statale, inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto è emanato di concerto anche con il ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sul rispetto dei tempi di realizzazione individuati dal decreto vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

Fonte : www.ilsole24ore.com